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Statuto

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STATUTO DELLA
SOCIETA' ITALIANA DI TERAPIA CLINICA E SPERIMENTALE
(S.I.Te.C.S.)

 

 

TITOLO I - Costituzione e scopi dell'associazione
TITOLO II - Dei soci e della quota associativa
TITOLO III - Del Patrimonio dell'Associazione
TITOLO IV - Degli organi della Società
TITOLO V - Disposizioni finali

 


TITOLO I - Costituzione e scopi dell'associazione

 

Art.1 - Costituzione e Sede - E' costituita un'Associazione Nazionale a carattere scientifico ed interdisciplinare fra i medici e cultori delle varie specialità e discipline medico - scientifiche, denominata "Società Italiana di Terapia Cinica e Sperimentale" (S.I.Te.C.S).
L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza Bernini, n.6, ha durata a tempo indeterminato ed è regolata dal presente Statuto.
L'ubicazione della Sede Sociale può essere modificata con deliberazione del Consiglio Direttivo, ferma restando la sua collocazione in Milano.
Il nome ed i segni distintivi della Società non possono essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

 

Art.2 - Scopi della Società - L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha finalità di lucro. Essa persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere e finanziare la ricerca tecnico - scientifica concernente le diverse discipline mediche, favorendo lo sviluppo delle conoscenze nell'area medica e nei settori ad essa correlati e la loro corretta applicazione, anche incentivando l'attività interdisciplinare degli studiosi e degli operatori attivi nelle varie branche della medicina e delle discipline ad essa collegate;
b) stimolare l'attività scientifica e didattica di rilevanza sociale, specie per quanto riguarda i programmi di medicina preventiva;
c) svolgere attività di formazione in campo medico - scientifico, sviluppando una politica, una metodologia ed una pratica volte a realizzare, tra l'altro, i programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) previsti dal Ministero della Salute e dall'Unione Europea e finalizzati all'educazione permanente dei medici e degli altri operatori della Sanità, certificandone la qualità;
d) organizzare incontri di studio, seminari e convegni, promuovendo 1'effettuazione di studi, indagini, rilevazioni statistiche ed attività di ricerca relative ai campi di interesse;
e) indicare e dare impulso alla programmazione e realizzazione di strutture sanitarie per la prevenzione e la cura delle patologie;
f) organizzare commissioni permanenti in materia di accreditamento, aggiornamento professionale, etica, sperimentazione medica ed ogni altro argomento attinente le finalità della Società;
g) costituire organi di informazione propri, atti a diffondere ed incoraggiare iniziative scientifiche, culturali ed organizzative, favorendo il progresso scientifico, tecnico e sociale;
h) rappresentare e tutelare sul piano scientifico, professionale e morale i propri Soci, sia in campo nazionale che internazionale;
i) intrattenere costanti rapporti di collaborazione finalizzati al conseguimento degli scopi associativi con le Istituzioni, le Università, gli Ordini Professionali, gli Organismi ed Enti di ricerca in campo medico e le altre Società scientifiche nazionali ed internazionali;
j) assegnare borse di studio a giovani medici e ricercatori meritevoli, nonché erogare contributi o finanziamenti a singoli, enti od associazioni per lo svolgimento di attività di ricerca;
k) svolgere ogni attività connessa, anche di natura commerciale, finalizzata al conseguimento degli scopi associativi, purché non prevalente rispetto all'attività non commerciale.

 


TITOLO II - Dei soci e della quota associativa

 

Art.3 - Membri della Società -I membri della Società si distinguono in:
- Soci Ordinari;
- Soci Benemeriti;
- Soci Collettivi;
- Soci Fondatori.
Sono Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Veterinaria, Scienze Motorie, Scienza dell'Alimentazione e qualunque altra laurea di carattere od indirizzo scientifico, nonché gli specialisti ed i cultori delle varie discipline medico - scientifiche interessati agli scopi dell'Associazione per ragioni attinenti al loro impegno professionale ed al loro interesse culturale, che ne abbiano fatto richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo ed abbiano versato la quota annuale stabilita, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei Soci.
La domanda di ammissione, controfirmata da due Soci Ordinari o Fondatori e corredata da un breve curriculum del candidato e dall'elenco delle sue eventuali pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Presidente, che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione. L'accoglimento della domanda spetta al Consiglio Direttivo della Società.
Il Socio Ordinario, con la domanda scritta, si impegna ad appartenere all'Associazione per un anno solare oltre a quello di ammissione, fermo restando che il vincolo associativo si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo dimissioni volontarie od esclusione deliberata dai competenti Organi sociali.
Sono Soci Benemeriti gli scienziati e le personalità più eminenti nel campo delle varie specialità e discipline medico - scientifiche che abbiano manifestato interesse e supporto agli scopi dell'Associazione, ovvero le persone fisiche, anche prive dei requisiti di cui sopra, che abbiano contribuito con rilevanti oblazioni o finanziamenti all'attuazione dei compiti statutari ed alla realizzazione degli obiettivi associativi. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. La qualità di Socio Benemerito è attribuita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Sono Soci Collettivi gli enti pubblici o privati di qualsiasi genere, ad eccezione delle industrie produttrici di farmaci o strumenti farmaceutici, che contribuiscono con opere, oblazioni o finanziamenti alla vita ed al conseguimento degli scopi della Società, all'attuazione dei compiti statutari ed alla realizzazione degli obiettivi associativi. Sono altresì soci Collettivi le Società e/o Associazioni scientifiche interessate agli scopi dell'Associazione per ragioni attinenti al proprio campo di attività. La qualità di Socio Collettivo è attribuita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno promosso la costituzione della presente Società, partecipando all'Atto Costitutivo e provvedendo alla dotazione del patrimonio iniziale. Essi hanno i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari, ma sono esentati dal pagamento della quota annuale.
Tutti i Soci sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti normativi adottati a norma di Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.

 

Art.4 - quota associativa e cessazione dalla qualità di Socio - I Soci Ordinari ed i Soci Collettivi sono tenuti al versamento di una quota associativa annua nella misura che verrà fissata per le singole categorie dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari, i Soci Fondatori ed i rappresentanti dei Soci Collettivi sono eleggibili negli Organi dell'Associazione, hanno diritto di voto e lo esercitano secondo le modalità previste dal presente Statuto.
I Soci Benemeriti non sono eleggibili e dispongono unicamente di voto consultivo. Cessa di far parte dell'Associazione il Socio che:
- Presenti dimissioni volontarie per iscritto;
- Previo inoltro di lettera scritta di richiamo, sia dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo nel versamento della quota associativa;
- Sia stato cancellato per qualsiasi causa dall'Ordine professionale di appartenenza;
- Abbia svolto attività incompatibili con i fini della Società o si renda indegno di appartenervi per gravi inadempienze ai doveri nascenti dal vincolo associativo;
- Cessi per qualsiasi causa di possedere i requisiti di appartenenza all'Associazione previsti dal presente Statuto.
La Società conserva un Registro aggiornato di tutti i Soci, e ne consente la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

 


TITOLO III - Del Patrimonio dell'Associazione

 

Art. 5 -Fondo Comune - Il patrimonio della Società è costituito dal Fondo Comune, alla cui formazione concorrono:
1. il patrimonio iniziale sottoscritto dai Soci Fondatori per un importo di 8.000,00= (Ottomila Euro);
2. le quote associative annuali versate dai Soci Ordinari e Collettivi;
3. i frutti del patrimonio iniziale, opportunamente impiegati;
4. le donazioni ed i contributi di terzi, regolarmente accettati;
5. i proventi di eventuali iniziative dell'Associazione;
6. ogni altro contributo od oblazione che pervenga all'Associazione da terzi intenzionati a promuoverne lo sviluppo ed a sostenerne le finalità;
7. i beni mobili ed immobili comunque acquisiti.
E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o proventi delle iniziative organizzate, come pure ogni eventuale avanzo di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente correlate.
I Soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte della Società non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né possono pretendere il rimborso delle quote o dei contributi ovvero delle oblazioni versate.

 

Art.6 - Esercizio finanziario - L'esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo, che verrà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci convocata entro lo stesso anno. Una volta approvato, il bilancio consuntivo verrà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Società o nel suo sito Internet.

 


TITOLO IV - Degli organi della Società

 

Art. 7. - Organi della Società - Sono Organi dell'Associazione:
- l' Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori;
- le Sezioni Regionali.
L'elezione degli Organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Tutte le cariche associative sono gratuite, ad esclusione di quella di Revisore o di membro del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese vive documentate.

 

Art. 8. - Assemblea Generale dei Soci - L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci Ordinari, Collettivi e Fondatori in regola con il pagamento delle quote annuali ed iscritti nel Registro dei Soci da almeno due mesi.
L'Assemblea Generale
- stabilisce le linee politico - programmatiche dell'Associazione ed in generale determina le difettive dell'attività dell'Associazione;
- approva lo Statuto dell'Associazione e le eventuali modifiche dello stesso proposte dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo dei Soci con diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali Regolamenti normativi;
- approva il bilancio consuntivo annuale della Società e la Relazione morale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- determina le materie nelle quali i Soci Benemeriti potranno esercitare voto consultivo;
- delibera su ogni altro atto od argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame.
L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, l'esame dell'attività svolta, la predisposizione delle linee politico - programmatiche e la determinazione della quota associativa, nonché ogni qualvolta si renda necessario provvedere al rinnovo di cariche sociali ovvero sia ritenuto necessario dal Presidente ovvero sia a questi richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, per l'approvazione dei Regolamenti normativi proposti dal Consiglio Direttivo, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.
L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi ai Soci, anche per via telematica, almeno 20 (venti) giorni prima dalla data fissata per la riunione.
L'avviso deve sempre contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del carattere ordinario o straordinario della seduta, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea può deliberare attraverso mezzo postale o per via telematica su specifici punti proposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno del numero dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza dei soci votanti, in seduta straordinaria l'Assemblea delibera con la maggioranza di tre quinti dei soci votanti.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. I Soci Collettivi esercitano il voto tramite il proprio rappresentante designato in seno alla Società.
E' ammesso il voto per delega scritta, ma ogni socio potrà presentare non più di 2 (due) deleghe, che dovranno comunque indicare il delegante, il delegato, la data e la sottoscrizione. Il Presidente verificherà la regolarità delle deleghe.
Ogni deliberazione dell'Assemblea dovrà essere verbalizzata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario - tesoriere.

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, ed è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso coordina tutte le attività scientifiche della Società, è responsabile dell'attuazione degli indirizzi generali e determina le modalità di esecuzione delle delibere Assembleari.
Il Consiglio Direttivo, inoltre:
o nomina il Presidente della Società e, ove ne ritenga opportuna l'istituzione, i membri del Collegio dei Revisori;
o esamina le domande di ammissione di nuovi Soci, ne delibera, previa istruttoria, l'accettazione o il rigetto, e ne riferisce, se del caso, all'Assemblea;
o delibera, previa istruttoria, la cessazione dei Soci per i motivi previsti dall'articolo 4 del presente Statuto e ne riferisce, se del caso, all'Assemblea;
o predispone la Relazione Morale ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
o amministra il Fondo Comune dell'associazione, avvalendosi dell'opera di un Tesoriere;
o determina gli emolumenti annuali spettanti al Presidente ed ai Consiglieri;
o propone all'Assemblea Generale la misura della quota associativa annua a carico dei Soci Ordinari e Collettivi;
o propone all'Assemblea Generale le modifiche di Statuto e l'introduzione o la modifica di eventuali Regolamenti normativi;
o indice i convegni nazionali ed internazionali di studio organizzati dalla Società, ne promuove e coordina le riunioni scientifiche, i seminari e le attività editoriali, fungendo da comitato editoriale delle pubblicazioni da essa patrocinate;
o individua i bisogni formativi e professionali dei Soci, organizzando le attività di formazione volte a realizzare i programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM);
o dispone l'assegnazione di Borse di Studio, la costituzione di commissioni permanenti e gruppi di studio o di lavoro, nominandone i componenti e coordinandone l'attività;
o definisce convenzioni, assunzioni di personale e collaboratori, stabilendo il tipo di rapporto e fissando mansioni, durata ed emolumenti.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, su candidature proposte:
a) dal Consiglio Direttivo uscente;
b) da una Sezione Regionale,
c) da almeno 5 (cinque) Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
d) da un Socio Collettivo o Fondatore.
Possono essere eletti a fame parte i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.
Le elezioni sono indette dal Presidente con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza delle cariche, e dovranno tenersi non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a tale data. Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le elezioni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere liberamente rieletti. Le funzioni dei Consiglieri non sono delegabili.
Nella prima seduta che segue ad ogni suo rinnovo, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza ed a scrutinio segreto:
a) il Presidente della Società;
b) un Consigliere facente funzioni di Vice - Presidente della Società, con il compito di sostituire il Presidente e di esercitarne le prerogative in caso di assenza o impedimento;
c) un Consigliere facente funzioni di Segretario, con il compito di assistere il Presidente in tutte le attività organizzative e di Segreteria. In particolare, il Segretario redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale e li sottoscrive col Presidente, è responsabile dell'aggiornamento del Registro dei Soci, provvede agli adempimenti previsti per la convocazione degli Organi sociali ed in generale attende al buon funzionamento degli Organi della Società;
d) un Consigliere facente funzioni di Tesoriere, dotato di poteri di firma congiunta con il Presidente nelle materie di sua competenza, con il compito di sovrintendere alla gestione economico-finanziaria e patrimoniale della Società, alla riscossione delle quote associative, all'accettazione dei contributi o donazioni, all'esecuzione dei pagamenti, alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione della bozza di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di due volte l'anno, su richiesta del Presidente o di singoli Consiglieri, ed è validamente costituito con l'intervento di almeno cinque dei suoi membri. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Ai fini di un efficace coordinamento tra la Società e le Sezioni Regionali, alle riunioni del Consiglio direttivo potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Sezioni Regionali.
Il Consiglio Direttivo decade in caso di:
o mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli stessi;
o dimissioni della maggioranza dei Consiglieri;
o mancata nomina del Presidente in tre sedute consecutive da tenersi nell'arco di due mesi.
I singoli membri del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni volontarie od assenza, senza giustificato motivo, in tre sedute consecutive del Consiglio. In caso di dimissioni, decadenza od impedimento in corso di carica di un membro del Consiglio Direttivo, subentrerà nella carica il primo dei Soci non eletti nel corso delle ultime votazioni.

 

Art.10 - Presidente - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta ad ogni effetto di legge nei confronti dei terzi, ha potere di stipulare contratti e di assumere obbligazioni per essa, ne ha la rappresentanza davanti ad ogni giurisdizione ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea dell'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti normativi. Inoltre:
o cura i rapporti con le Istituzioni, le Autorità Sanitarie e le altre Società Scientifiche;
o convoca l'Assemblea dei Soci;
o convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, formandone l'ordine del giorno ed iscrivendo tra gli argomenti dello stesso anche quelli richiesti dai singoli Consiglieri;
o provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio;
o adotta, in caso di indifferibile urgenza e necessità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all'ordine del giorno dello stesso della prima seduta utile per la ratifica.
Il Presidente della Società è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto senza limitazioni.
Il Presidente decade per dimissioni volontarie, nonché mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con maggioranza di almeno cinque voti ovvero dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 11 - Collegio dei Probiviri - il Collegio dei Probiviri è l'organo supremo al quale è demandata la vigilanza sull'osservanza della legge, sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti normativi adottati.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori od Ordinari, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.
Si costituisce validamente con la presenza della totalità dei propri membri e delibera a maggioranza degli stessi.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni, possono essere rieletti una sola volta e possono essere revocati durante il mandato dall'Assemblea in seduta straordinaria esclusivamente per indegnità o gravi inadempienze ai doveri nascenti dal vincolo associativo.
Il Collegio dei Probiviri, inoltre:
o dirime in via arbitrale le eventuali controversie insorte tra i Soci ovvero tra di essi e l'Associazione ed i suoi Organi che siano relative al rapporto associativo;
o in caso di reclamo da presentarsi a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla formale comunicazione della decisione contestata, decide in merito alle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo ovvero sulle cessazioni od esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo.
In sede giudicante il Collegio dei Probiviri emette una decisione non impugnabile, previa audizione degli interessati e senza formalità di procedura, entro 30 giorni dal deposito del reclamo. E' escluso il ricorso ad ogni altro tipo di giurisdizione. Qualunque Socio può presentare per iscritto istanze o segnalazioni al Collegio dei Probiviri.

 

Art.12 - Collegio dei Revisori - Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo amministrativo e contabile dell'Associazione, e può essere istituito per determinazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede anche a nominarne i componenti
Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica 3 (tre) anni e possono essere nuovamente incaricati alla scadenza del loro mandato.
I Revisori devono essere scelti tra persone dotate di specifica competenza tecnico -contabile estranee all'Associazione ed almeno 2 (due) iscritti al registro dei Revisori contabili.
I membri effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio, che ne coordina le attività.
Il Collegio dei Revisori:
- controlla la regolare tenuta dei libri contabili;
- redige una relazione scritta sul bilancio consuntivo e la presenta all'Assemblea.
L'emolumento spettante ai membri del Collegio dei Revisori è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.

 

Art.13 - Sezioni Regionali - Nell'ambito della Società possono costituirsi Sezioni Regionali composte da Soci residenti o operanti nelle singole Regioni, con lo scopo di realizzare nell'ambito regionale le finalità statutarie.
Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo della Società in ogni Regione in cui almeno 30 (trenta) Soci ne facciano richiesta. Ove il numero di Soci non fosse sufficiente o per due anni consecutivi, ovvero i soci in regola con il pagamento della quota associativa fossero in numero inferiore a 30 (trenta), il Consiglio Direttivo potrà istituire una Sezione Interregionale.
Le Sezioni Regionali sono rette da un Consiglio Direttivo costituito da 5 a 9 membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci della Sezione. I consiglieri eletti restano in carica 3 (tre) anni e non sono eleggibili per più di due volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente che resta in carica 3 (tre) anni e può essere liberamente rieletto. Il Presidente designa tra i soci eletti nel Consiglio Direttivo un Segretario - tesoriere, che durerà in carica un triennio.
Le nomine devono essere notificate al Consiglio Direttivo Nazionale della Società. Per 1'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni si applicano le norme statutarie che regolano la Società Nazionale. E' compito delle Sezioni Regionali, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, promuovere nell'ambito del proprio territorio la realizzazione degli obiettivi della Società, mediante Convegni, Corsi di aggiornamento e ogni altra iniziativa utile a realizzare gli obiettivi della Società.
Per lo svolgimento della loro attività, le Sezioni Regionali o Interregionali avranno a disposizione il 25% delle quote annuali versate entro l'anno solare dai Soci afferenti alla Sezione medesima e i fondi provenienti da contributi, elargizioni o offerte da essa raccolti. Ciascuna Sezione Regionale è tenuta a contribuire al funzionamento amministrativo della Società Nazionale con una quota pari al 5% delle entrate provenienti da contributi, elargizioni o offerte.
Le Sezioni Regionali non hanno autonomia amministrativa. il Segretario - tesoriere della Società controlla e verifica che la contabilità delle Sezioni Regionali sia conforme al bilancio preventivo approvato con scadenza annuale dai Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali, e ne riferisce periodicamente al Collegio dei Revisori.

 


TITOLO V - Disposizioni finali

 

 

Art.14 - Scioglimento della Società - Lo scioglimento della società è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Soci presenti.
In caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà contestualmente incaricare il Consiglio Direttivo affinché provveda alla nomina di uno o più liquidatori, ne determini i poteri e stabilisca le modalità di liquidazione.
Il patrimonio, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o ad enti di ricerca o soccorso e beneficenza o a fini di pubblica utilità.

 

Art.15 - Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

 

 

Politica della qualità